Ciao a tutti visto che ho presentato il ricorso per questo "ricordino".......vi posto qualche riga dei chiarimenti che ho ricevuto via mail in merito alla differenza tra segnaletica FISSA e MOBILE dei cartelli degli autovelox e nello specifico sulla distanza che devono avere. Lo faccio solo per INFORMARE, perché i limiti di velocità ci devono essere come ci deve stare il rispetto per le latre persone ,ma ci deve essere anche il rispetto di una normativa che parla CHIARO e che è consultabile sul Codice della Strada:
OT-abbiate la pazienza di leggere invece di grattare le spalle ai macachi
"Riguardo la distanza della segnaletica verticale dal posto
di controllo, è necessario fare un'opportuna distinzione
fra postazioni di rilevazione della velocità "MOBILI"
e postazioni "FISSE".
Mentre, nel primo caso, una legge dell'Agosto 2007 ha
sancito l'obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa
posta a non meno di 400 mt. dal luogo del rilievo, per
quanto concerne le apparecchiature installate in modalitÃ
"FISSA" lo stesso Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Codice della Strada, al capitolo "Segnali verticali di
Indicazione", stabilisce una distanza pari a 100 mt. dal
luogo dell'installazione (variabile, questo si, in
considerazione del maggiore limite di velocità ammesso
sullo specifico tratto).
Nel caso che lo strumento di
rilevazione sia installato in modalità FISSA e la
velocità limite sia pari a 50 Km/h, il segnale verticale di
indicazione del "controllo elettronico della velocità "
posto a 100 mt. deve considerarsi legittimo, ai sensi
dell'art. 126, comma 1, lett. e) del Regolamento di
attuazione del C.d.S. .
Il disposto normativo dell'Agosto 2007 cui facevo
riferimento è l'art. 3, comma 1 , lett. b, D.L.
3-8-2007 n. 117, in applicazione del quale il Ministero
dell'Interno ha emesso una Circolare, datata anch'essa
03-08-2007, in cui, al paragrafo 4.3, fa specifico
riferimento alla distanza minima della segnaletica
"luminosa" di almeno 400 mt. dal punto di rilevazione
della velocità , come Le avevamo precedentemente detto.
Teniamo nuovamente a precisare, tuttavia, che tale normativa si
riferisce solo ed esclusivamente a postazioni di rilevazioni
della velocità "MOBILI".
Il segnale verticale indicante il controllo elettronico
della velocità , invece, non rientra nell'elenco di
segnali di cui viene fatta specifica menzione nel Codice
della Strada, né è riprodotto graficamente fra quelli di
cui alla relativa regolamentazione; ciò significa che la
sua classificazione è lasciata all'interpretazione della
norma genericamente estesa.
Orbene, per via delle sue peculiari caratteristiche, tale
segnale non può essere classificato né di "pericolo"
- perché effettivamente non è un pericolo che segnala
(benché, per l'automobilista medio, l'autovelox si
possa scherzosamente definire in tal modo), né di
"prescrizione" , poiché questo si suddivide in
sottocategorie (precedenza, divieto ed obbligo) che non
hanno nulla a che vedere con la materia trattata; e, in ogni
caso, per entrambe queste tipologie di segnali il
Regolamento del C.d.S. prevede una forma specifica, diversa
da quello analizzato (triangolo equilatero con un vertice
diretto verso l'alto le prime e pannello circolare le
seconde).
L'unica categoria in cui il segnale rettangolare relativo
all'autovelox si può riconoscere è quello di
"indicazione", per cui vale la regola dei 100 mt. dal posto di controllo della
velocità . Se tale distanza non fosse stata rispettata,
nella Sua apposizione, starebbe a Lei provarlo
documentalmente, nella sede dibattimentale."